Attenzione a delegare rimanete sempre aggiornati





ATTENZIONE A DELEGARE E RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI


Verba volant, scripta manent! Quando un documento scritto vale più di mille parole


In azienda durante le frenetiche giornate di lavoro, il più delle volte non è possibile fare riunioni dove comodamente, tutti seduti, i dipendenti ascoltano il titolare e tanto meno c’è il tempo di fare un test a tutti i partecipanti, alla fine della riunione, per controllare che abbiano capito bene.

Per comodità e velocità molte volte alcune deleghe vengono comunicate a voce davanti alla macchina del caffè oppure tra un cliente e l’altro che entra in negozio.

 

Se anche a voi è capitato di informare o delegare un vostro collaboratore semplicemente dandogli delle istruzioni a voce, state molto attenti, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Voi credete di essere a posto avendogli effettivamente comunicato cosa deve e non deve fare, e magari il vostro collaboratore vi ha anche ascoltato, quando però succede l’imprevisto, la prima cosa che vi chiedono è:

“Quando avete avvisato in forma scritta il vostro dipendente dei rischi che correva facendo quel lavoro?? Avete prova della vostra comunicazione data? ”

Ho visto titolari di aziende e piccole attività, cadere dalle nuvole da così in alto, che il tonfo a terra ha risuonato fino a Bangkok

 

Qualche giorno fa, precisamente il 2 novembre 2015, la Commissione per gli Interpelli in tema di salute e sicurezza sul lavoro ha fatto chiarezza su diversi quesiti.

 

DELEGHE: LIMITI E CONDIZIONI

 

Di un certo interesse è in particolare l’interpello n.7/2015, nel quale la commissione si espone sulla possibilità di delegare determinate funzioni in materia di sicurezza.  

 

Nel decreto 81/2008 (l’onnipresente Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) è prevista infatti la possibilità per il datore di lavoro di delegare alcuni suoi obblighi, senza mai poter però delegare la valutazione dei rischi (con redazione del DVR) ed il compito di RSPP. 
 
 

Nello specifico, si dichiara come la delega di funzioni debba essere obbligatoriamente accettata dal delegato per forma scritta,
in modo da distinguerla dal conferimento di incarico che solitamente
viene fatto oralmente nella quotidianità del lavoro aziendale.
 

 


Niente però è mai facile
 quando si naviga nel mare della legislatura in tema di sicurezza, ed ecco che per rendere ammissibile la delega si scopre necessario sottostare ad alcuni limiti e condizioni: 
 

1.    Deve essere scritta e con data certa;

2.    Il delegato deve possedere tutti i requisiti professionali ed esperienziali per coprire la funzione delegata;   

3.    La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo della funzione;

4.    La delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;     

5.    La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;

 

L’espressa accettazione della delega è il punto determinante per renderla efficace, poiché l’assenza dell’espressa accettazione può comportare l’invalidità della stessa; pertanto, ricordatevi di far firmare il registro delle avvenute comunicazioni in tema di sicurezza, altrimenti sono guai.

 

Siamo consapevoli che nelle piccole attività di oggi, con pochi dipendenti e molto lavoro da fare, sia difficile tenere traccia delle varie comunicazioni e organizzare corsi di formazione per la sicurezza, ma questo si può risolvere in modo semplice; sarebbe opportuno predisporre un registro delle comunicazioni con all’interno dei moduli prestampati da consegnare a tutti i nuovi dipendenti, per non rischiare di dimenticarsene e riuscire a mantenersi in regola senza doverli “rincorrere”.

Qui di seguito puoi trovare il registro gratuito da scaricare, compilare e soprattutto conservare: clicca qui

  

 

OGNI QUANTO TEMPO FARE GLI AGGIORNAMENTI

 

Un ulteriore interpello emesso dalla commissione riguarda la corrispondenza tra i codici ATECO e la formazione di RSPP e ASPP. Nell’interpello in questione viene chiarito che nel percorso formativo di un RSPP e/o di un ASPP è necessario tenere in considerazione l’attuale classificazione delle attività economiche (in vigore dal 1° gennaio 2008, definita come ATECO 2007) mettendola a confronto con la classificazione precedente, per non rischiare di farsi sfuggire dei cambiamenti in determinati casi d’interesse. 

 

Pertanto, se all’inizio della vostra attività vi era stato assegnato un codice ATECO e voi avevate esaurito gli obblighi di legge relativi a quel codice, non credete di essere a posto per sempre: bisogna sempre ricordarsi che i corsi prima o poi scadono, e una volta scaduti è come se tu non li avessi mai fatti. Fare sempre attenzione quindi alla data in cui avete frequentato il corso, e ricordatevi che gli aggiornamenti devono essere effettuati:

  • Ogni 3 anni per gli addetti Anticendio;
  • Ogni 3 anni per i responsabili del primo soccorso;
  • Entro 5 anni per l’RSPP;
  • Entro 5 anni “accordo Stato-Regione”


E tu, hai controllato le date in cui hai fatto i corsi? Sei in regola con deleghe e aggiornamenti? Se non ti è chiaro qualcosa, contattaci per approfondimenti!

 

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