In sostanza, si tratta di un documento (o se preferite, un certificato) che viene rilasciato dalla Cassa Edile della zona di competenza in cui rientra l'impresa interessata. Parlando di "regolarità contributiva", si intende
“la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale”
Tutto chiaro?
Bene
Ora, a tutti i soggetti interessati importerà sapere quali sono state le modifiche apportate a questo certificato.
Sulla Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2016 è stato reso noto il Decreto datato 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro che appunto va ad apportare dei cambiamenti più o meno significativi, che principalmente sono 2:- La prima modifica, riguarda la verifica nei confronti delle Casse Edili, che viene estesa anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo (Art.1 comma 2)
- La seconda modifica implica che in caso di fallimento con esercizio provvisorio, l'impresa è da considerarsi regolare per gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili scaduti prima della data di autorizzazione all'esercizio provvisorio e della data della dichiarazione di apertura della procedura; a patto però che i crediti vengano necessariamente insinuati (Art. 5 comma 2,3)
La cosa pare un po' tecnica, ce ne rendiamo conto, ma di fronte ai tecnicismi e alle difficoltà dei decreti legislativi e relative interpretazioni ci abbiamo ormai fatto il callo.
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