è stato pubblicato in data 24 marzo 2022 il Decreto Legge n.24, che prevede le misure per il graduale ritorno alla tanta sperata normalità dopo quasi 2 anni di pandemia da Covid19.
fino a fine aprile 2022 bisognerà indossare le mascherine di tipo FFP2 nei seguenti ambienti:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. Riassunto: è stato pubblicato in data 24 marzo 2022 il Decreto Legge n.24, che prevvede le misure per il graduale ritorno alla tanta sperata normalità dopo quasi 2 anni di pandemia da Covid19.
Tale Decreto prevede che: l'accesso ai luoghi di lavoro?:
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile. Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità: Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Green pass per attività e servizi:
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
Scuola:
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività. Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia: In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento:
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Mascherine:
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per: mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita) spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.
Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private. Quarantene e isolamento: Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'auto sorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).