A differenza dei concorrenti che basano i loro corsi esclusivamente sulla normativa,
Formato Sicuro struttura i corsi sul Metodo TOP, ossia corsi Tecnici, Operativi, Pratici.

Questo per il cliente significa partecipare a corsi personalizzati ed esperienziali che coinvolgono i corsisti aumentando esponenzialmente la possibilità di apprendimento, senza pesare sulle tasche dell’azienda grazie a finanziamenti a fondo perduto ed evitando di perdere tempo in corsi esclusivamente teorici e poco pratici.
SICUREZZA SUL LAVORO



Se hai una impresa con dipendenti al suo interno, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, devi necessariamente conoscere quello che riportiamo qui di seguito. Per darti una misura, la conoscenza di quello che troverai in questa pagina potrà far evitare alla tua impresa o addirittura a te stesso se hai un impresa individuale, multe salatissime, sospensione dell’attività od il carcere. 

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La sicurezza sul lavoro è un argomento che ogni imprenditore deve necessariamente conoscerne, per essere preparati in caso di necessità e deve restare aggiornati su un tema sensibile e sempre più attuale.

L’obiettivo di questa pagina è quello di offrire una bussola a tutti quelli che vogliono o devono orientarsi nel groviglio di norme, corsi, classificazioni e documentazioni che caratterizza questa materia.

Abbiamo scritto questa pagina con l’obiettivo di risultare uno strumento intuitivo, rapido ed efficace per chiunque abbia bisogno di reperire informazioni riguardo tutto ciò che è necessario fare per essere in regola per ogni tipo di attività.

Per potersi ritenere informati e preparati sull’argomento è sufficiente ripercorrere la storia della Sicurezza dal 94’ ad oggi, in quanto è quasi negli ultimi tre decenni che hanno avuto origine i due più importanti testi legislativi riguardanti la materia:

·         Decreto Legislativo 626/94

·         Decreto Legislativo 81/08


LEGGE 626

Il Decreto Legislativo 626, entrato in vigore in Italia nel 1994, con 5 anni di ritardo rispetto alle direttive europee, ha superato alcune precedenti leggi, dando così forma organica alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra gli obiettivi del Decreto quello di rendere il datore di lavoro maggiormente partecipe e responsabile del processo di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo decreto alla fine degli anni ’90 divenne anche famoso per alcune pubblicità della Beghelli che richiamavano il numero di questo norma, ed ancora oggi molti lavoratori, quando sentono parlare di 626, gli vengono in mente ricordi poco felici dei primi anni del loro lavoro.

 

D.LGS. 81/08

Dopo 14 anni, il 9 aprile 2008, viene emanato il Decreto Legislativo 81/08, meglio noto come Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obiettivo di questo Testo è unire e semplificare la complessa normativa precedente, dando così origine ad un unico testo composto da 13 Titoli, 306 articoli e 51 allegati tecnici, che riportano in modo ordinato le prescrizioni tecniche delle norme più significative emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.


Com’è strutturato?

Il Decreto individuati i soggetti responsabili, descrive le misure gestionali e gli adeguamenti tecnici necessari a ridurre i rischi sul lavoro, e chiude ciascun Titolo  indicando le sanzioni in caso di inadempienza .

Punto importante del Decreto la definizione del lavoratore (con relativi diritti e doveri) come qualsiasi soggetto che svolga una mansione lavorativa, temporanea o prolungata, saltuaria o costante, retribuita o gratuita all’interno dell’impresa.

 

Come è stata semplificata la normativa precedente?

Il legislatore ha riorganizzato la normativa in 4 specifici assi di intervento:

  1. Misure generali di tutela
  2. Valutazione dei rischi
  3. Sorveglianza sanitaria
  4. RSPP e RLS


Inoltre, il Decreto 81/08 si propone come sistema preventivo e permanente  di gestione della salute e della sicurezza in ambito lavorativo attraverso:

  • l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;
  • la riduzione, che deve tendere al minimo, del rischio;
  • il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
  • l’elaborazione di una strategia aziendale volta a comprendere tutti i fattori dell’organizzazione;

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LE DIVERSE CATEGORIE DI RISCHIO

In base alla classificazione ATECO (AT – attività, ECO – economiche), è possibile suddividere le attività economiche  in specifiche classi o categorie di rischio, così da poter creare ed attuare differenti proposte formative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, adeguate all’effettivo livello di rischio nelle aziende.

Le imprese, in base all’appartenenza ad uno specifico settore, sono così state organizzate su tre differenti livelli di rischio : basso, medio, alto.


  • Rischio Basso: vi appartengono attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, carrozzerie, parrucchieri, pasticceri, servizi alberghieri e di ristorazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, servizi di informazione e comunicazione, attività artistiche, sportive e di intrattenimento
  • Rischio Medio: vi appartengono le attività agricole, la pesca, i trasporti, la pubblica amministrazione
  • Rischio Alto: vi appartengono le imprese edili, le industrie alimentari, tessili, chimiche, le imprese che si occupano di smaltimento rifiuti, le raffinerie, le cave e le miniere.


Il Datore di Lavoro deve conoscere il livello di rischio della propria azienda in base alla categoria ATECO di appartenenza ed elaborare un conseguente e adeguato piano formativo per i propri dipendenti, in termini di durata, contenuti e aggiornamenti. 

Se vuoi conoscere il grado di rischio della tua impresa richiedi subito una consulenza gratuita di un nostro consulente, compila il form e sarete ricontattati subito

Bisogna tenere presente che per stabilire le modalità e la quantità di ore minime di formazione necessarie spesso il solo Codice ATECO non è sufficiente. È necessario infatti considerare la valutazione aziendale specifica dei rischi e le reali mansioni svolte dai lavoratori all’interno dell’azienda, questa valutazione non è mai semplice per un imprenditore, per questo i nostri consulenti possono affiancarti nell’analisi delle necessità della tua impresa per adeguarti alla normativa sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

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FIGURE COINVOLTE

Quando si parla di sicurezza sul lavoro bisogna farlo con uno sguardo a 360 gradi, andando a toccare aspetti diversi ma collegati tra loro.

Questa pagina è rivolta a tutte quelle figure che all’interno di un contesto lavorativo possono essere toccati più o meno direttamente da tutto ciò che riguarda la formazione in ambito di salute e sicurezza.

Primo fra tutti il Datore di lavoro, che assume un ruolo di grande responsabilità nei confronti dei lavoratori alle sue dipendenze.

Poi ecco i dipendenti stessi, che sono coinvolti in maniera diversa a seconda del ruolo e dei compiti svolti nell’azienda.

A seguire lavoratori occasionali, coloro che svolgono una mansione lavorativa in una o più occasioni sporadiche  per il datore di una determinata azienda senza esserne contrattualmente dipendenti.

Senza dimenticare i Consulenti del lavoro, che necessitano di una preparazione in tema di sicurezza adeguata per poter sostenere, consigliare e aiutare al meglio i propri clienti.

A seconda del livello di importanza all’interno della gerarchia aziendale, le figure coinvolte possono ricoprire dei ruoli specifici in ambito sicurezza.

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 CORSI DI FORMAZIONE E SICUREZZA

I corsi di formazione e sicurezza più comuni ed essenziali per svolgere la propria attività senza rischiare sanzioni o danni a persone, vanno a toccare diversi ambiti tecnici e pratici.

Vediamoli nel dettaglio:

  • Corso per addetto prevenzione incendio à prevede l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di addetto al servizio antincendio sul luogo di lavoro, e tale ruolo può essere assunto da chiunque all’interno dell’azienda.

La durata del corso varia a seconda della classe di rischio dell’azienda interessata.

  • Rischio basso: 4 ore
  • Rischio medio: 8 ore
  • Rischio alto: 16 ore + esame presso i Vigili del fuoco
L’aggiornamento è da effettuarsi ogni 3 anni.

 

  • Corso per addetto di primo soccorso à L'addetto al primo soccorso dei luoghi di lavoro si occupa di predisporre l'attrezzatura e i dispositivi di legge per gli interventi di primo soccorso, intervenendo durante gli infortuni sul lavoro eseguendo le procedure di primo soccorso. Tutti, compreso il titolare, possono assumere il ruolo di addetto di primo soccorso.

La durata del corso varia a seconda della classe di rischio dell’azienda interessata.

  • Rischio basso: 12 ore
  • Rischio medio: 12 ore
  • Rischio alto: 16 ore
L’aggiornamento è da effettuarsi ogni 3 anni.

 

  • Formazione base per i lavoratori (Accordo Stato-Regione) à In base all’Accordo Stato-Regione e al Decreto 81/08, questo corso si propone di offrire ad ogni lavoratore una formazione di base e specifica adeguata, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed i rischi specifici presenti in azienda e nella propria mansione.

Non hanno obbligo di frequenza i titolari, mentre devono necessariamente partecipare a questi corsi tutti i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa o associati in partecipazione e tirocinanti formativi.


La durata del corso varia a seconda della classe di rischio dell’azienda interessata.
  • Rischio basso: 8 ore
  • Rischio medio: 12 ore
  • Rischio alto: 16 ore
L’aggiornamento è da effettuarsi ogni 5 anni.

 

  • Corso per datore di lavoro con compiti di RSPP à corso che è riservato ai datori di lavoro che intendono assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Importante ricordare che tutti i datori di lavoro, di qualsiasi azienda con al massimo 15 dipendenti, sono obbligati a svolgere direttamente i compiti di RSPP o in alternativa nominarne uno esterno.

I datori di lavoro di aziende con più di 15 dipendenti hanno invece l’obbligo di delegare a terzi a funzione di RSPP.

Il corso è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento, dei rischi presenti sul luogo di lavoro e all’identificazione e classificazione di pericoli e rischi con le relative procedure di miglioramento.

La durata del corso varia a seconda della classe di rischio dell’azienda interessata.
  • Rischio basso: 16 ore
  • Rischio medio: 32 ore
  • Rischio alto: 48 ore
L’aggiornamento è da effettuarsi ogni 5 anni.


  • Corso per Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) è il corso si propone di formare soggetti la cui funzione primaria sarà quella di garantire ai lavoratori i diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La figura del RLS deve essere necessariamente presente in ogni unità produttiva.

La durata del corso è pari a 32 ore per tutti i livelli di rischio.
L’aggiornamento è da effettuarsi entro 5 anni.

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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN AZIENDA

Una documentazione completa, dettagliata e aggiornata è essenziale per non incorrere in sanzioni durante i controlli. È opportuno tenere traccia di tutto ciò che viene fatto in riferimento alla salute e alla sicurezza della propria attività. Tra i documenti che non possono mancare all’interno di ogni impresa:


  • D.V.R. à L’acronimo DVR sta per Documento di Valutazione Rischi. Si tratta, in maniera semplicistica, di una relazione scritta da conservare sul posto di lavoro e da mostrare in caso di eventuali controlli.
Tale documento presenta una descrizione di tutti i rischi effettivi e potenziali presenti nell’ambiente lavorativo, più tutte le procedure e misure migliori per prevenire e controllare tali rischi. Il contenuto varia a seconda della classe di rischio dell’azienda, che si basa sulla classificazione ATECO.

  • Visita del medico competente è necessaria per regolamentare la salute dei lavoratori ed evitare rischi e ripercussioni che possono sfociare nel legale se non addirittura nel penale.

In questo contesto arriva ad assumere un ruolo importantissimo se non fondamentale il medico competente.

Tale figura può essere chiamata ad eseguire alcune visite mediche periodiche, tali visite periodiche è consigliato siano condotte generalmente ogni anno.
Il giudizio espresso al termine della visita deve fare riferimento alla mansione svolta dal lavoratore visitato e ai relativi rischi a cui lo stesso è sottoposto.

 

  • Nomina medico competente  è opportuno avere nero su bianco la nomina del medico competente, per poterla mostrare in caso di controlli


  • Attestati dei corsi di formazione e sicurezza, non possono mancare nella documentazione dettagliata di ogni azienda tutti gli attestati dei corsi obbligatori di sicurezza svolti, per poter in caso di controlli attestare l’effettiva partecipazione e il superamento dei vari corsi.
Tali attestati devono ovviamente essere validi, importante quindi mantenere sempre sotto controllo le date per gli eventuali rinnovi e aggiornamenti, che variano in base al corso.


  •  Nomina addetti antincendio, addetti primo soccorso, RSPP e RLS , una volta sostenuti i vari corsi di formazione, tenere traccia documentata delle diverse nomine per i vari ruoli da assumere all’interno dell’impresa, per poterli mostrare in caso di controlli.

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LE SANZIONI

Senza voler fare terrorismo, è importante ricordare ad ogni imprenditore, che la mancata osservanza delle norme dettate dal D.Lgs 81/08, posso portare a multe salatissime, alla sospensione dell’attività, fino alla reclusione del datore di lavoro in caso di morti o mutilazioni sul luogo di lavoro. Sappiamo che quando un imprenditore sente parlare di multe e controlli, il suo primo pensiero è: “ma tanto da me non vengono” oppure “sono da più di 10 anni che ho la mia attività e non sono mai venuti”.

 Vi possiamo assicurare già da subito che è veramente difficile che i NAS  o gli Ispettori dello SPRESAL, vengano a sorpresa nella vostra azienda senza un motivo vero. Questi controlli possono avvenire solo in caso in cui:

  • Infortunio grave di un lavoratore;
  • Denuncia o Esposto da parte di un lavoratore o ex lavoratore dell’impresa;
  • Esposto da parte di concorrenti;


Pertanto la domanda che ogni imprenditore si deve fare, non è quale sia la percentuale di possibilità di subito un controllo a sorpresa da parte degli organi competenti, la domanda vera è: ho nemici ? Ho qualche dipendente scontento ? qualche mio lavoratore potrebbe farsi male ? qualche mio ex dipendente scontento potrebbe segnalarmi al ASL ?

Se anche solo una di queste domande ha come risposta “potrebbe”, allora è meglio adeguare la propria impresa alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs 81/08.

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Giusto per dare degli esempi, ti riportiamo di seguito un elenco non esaustivo di quelle che potrebbero essere alcune multe a cui l’impresa va incontro, se non rispetta la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

 

  • Mancata compilazione del D.V.R. : arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;
  • Mancata Formazione dei Lavoratori: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro;
  • Mancata visita medica dei lavoratori: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;
  • Mancata nomina RSPP: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;


Alla fine del 2021 queste sanzioni si sono inasprite a fronte di un aumento degli infortuni, e soprattutto, dei risultati dei controlli effettuati dagli organi competenti in tantissime realtà imprenditoriali che nonostante le legge sia del 2008, ancora oggi non si sono allineati alla normativa vigente.

La spada di Damocle più pericolosa che pende sulla testa degli imprenditori è la sospensione dell’attività, fino alla consegna di tutti i documenti richiesti dagli organi di competenti a fronte di un controllo. Il fatturato perso nei giorni di chiusura forzata e la cattiva pubblicità che ne deriva con la propria clientela, a volte potrebbe anche superare di gran lunga la sanzione a carico dell’impresa.

Se non vuoi farti trovare impreparato chiedi subito una consulenza gratuita ad uno dei consulenti di FormatoSicuro.

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